Calcolatore di classe di rischio
Prima di configurare il flusso, la domanda giusta è un'altra: il mio prodotto rientra nel Cyber Resilience Act? E in quale classe? Il calcolatore risponde in modo orientativo in quattro passi, e indica gli obblighi minimi e il fascicolo tecnico che ti servirà. È uno strumento pubblico e gratuito: lo trovi su https://cranotify.eu/classe-rischio.
Risultato orientativo, non un parere legale. La classificazione definitiva spetta al fabbricante e dipende dalla «funzionalità principale» del prodotto. Il calcolatore non prende decisioni al posto tuo e non usa intelligenza artificiale: è un albero decisionale deterministico su una mappa scritta e verificata sulle fonti ufficiali.
I quattro passi
Le classi e cosa comportano
La «funzionalità principale» conta più del nome
Una categoria «importante» o «critica» si applica per la funzionalità principale del prodotto, non per una funzione accessoria. Integrare un componente che sarebbe a sua volta un prodotto importante (per esempio un sistema operativo dentro uno smartphone) non rende l'intero prodotto «importante»: conta la funzionalità principale del prodotto nel suo insieme. Per i casi limite, la scelta va documentata e verificata con un esperto.
Su cosa si basa
La mappa categoria → classe è ancorata alle fonti primarie: il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2392, che stabilisce le descrizioni tecniche delle categorie di prodotti importanti e critici, letto insieme all'Allegato III (classe I e II) e all'Allegato IV del Reg. (UE) 2024/2847. La logica di ambito segue la guida della Commissione sull'applicazione del CRA. Ogni voce della mappa cita il punto di riferimento.
Ricevere il riepilogo
Dall'esito puoi farti inviare via email il riepilogo della classe e la checklist degli obblighi (facoltativo, con consenso). Il risultato resta comunque visibile a schermo senza lasciare alcun dato.
Il calcolatore risponde alla domanda «rientro nel CRA?». Il triage dentro l'applicazione risponde a una domanda diversa e successiva: «questo evento fa scattare l'obbligo di segnalazione dell'Art. 14?». Sono due assi complementari.